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Tribunali Emilia-Romagna > Comportamento antisindacale
Data: 12/08/2000
Giudice: Lauletta
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Marco R. / INPS e INAIL
TRIBUNALE DI FERRARA - AGITAZIONE SINDACALE CONSISTENTE NEL BLOCCO DI QUALSIASI PRESTAZIONE STRAORDINARIA E AGGIUNTIVA - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE VI HANNO ADERITO - ANTISINDACALITA' - SUSSISTENZA.


Per contrastare le forme di lotta proclamate a livello regionale dalle OO.SS. di categoria, consistenti, tra l'altro, nel blocco di qualsiasi prestazione straordinaria e aggiuntiva (ed in particolare nel rifiuto per i portalettere di aderire alla sistematica richiesta di effettuare la consegna della corrispondenza in zone ulteriori rispetto a quelle di propria competenza) Poste Italiane SpA irrogava provvedimenti disciplinari ai dipendenti che avevano aderito all'agitazione. Di qui la denuncia per antisindacalità in diverse città dell'Emilia Romagna. Il sindacato di Ferrara aveva impostato il proprio ricorso evidenziando in particolar modo come, per carenza di organico, la richiesta ai portalettere di "coprire" anche una zone limitrofa rispetto a quella allo stesso normalmente assegnata comportava quasi sempre il superamento dell'orario di lavoro, e quindi che le prestazioni supplementari dovevano considerarsi lavoro straordinario; la società Poste Italiane pur avendo usato questo aggettivo in propri passaggi, contestava la circostanza. Il Giudice di Ferrara considera «non obbiettivamente chiaro» (ma in fondo irrilevante) «se il lavoro in discorso dovrebbe svolgersi nell'ambito delle sei ore giornaliere e nelle trentasei ore settimanali, pattuite contrattualmente, oppure al di fuori di tali orari». Ritiene invece «dato acquisito, in quanto affermato da parte ricorrente e non smentito dall'antagonista, che questo lavoro extraterritoriale determinerebbe un piccolo beneficio economico per i lavoratori in esso impiegati». Il datore di lavoro aveva considerato il rifiuto di svolgere le prestazioni aggiuntive o supplementari un inadempimento contrattuale, e conseguentemente aveva irrogato ai propri dipendenti che tale rifiuto avevano opposto pesanti sanzioni disciplinari (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione). Il Giudice, dopo aver riconosciuto che «secondo gli schemi privatistici il dipendente non può astenersi, in tutto o in parte, dal lavorare: non può astenersi a titolo individuale, sarebbe inadempiente a un'obbligazione contrattuale e, trattandosi di rapporto di lavoro appunto dipendente, sarebbe oggetto di atti disciplinari» ha però precisato che «tutto cambia quando l'astensione del lavoro è organizzata collettivamente, insomma è uno sciopero (…) e, come è noto, con l'avvento della Costituzione repubblicana lo sciopero non soltanto ha cessato di essere un fatto illecito, ma è diventato anche più di una facoltà; costituisce un diritto, e sanzioni per l'esercizio di un diritto sono, addirittura, contrari alla logica giuridica». Di qui l'assoluta evidenza, per il Giudice di Ferrara, nel caso in esame della doverosa applicazione dell'art. 28 dello Statuto con riferimento a "comportamenti diretti a impedire o limitare l'esercizio … del diritto di sciopero". A ciò si aggiunga che «poiché lo sciopero era stato proclamato dal sindacato, le sanzioni con cui l'azienda ha colpito chi aveva seguito il proclama di esso hanno costituito palesemente, a prescindere dall'intento soggettivo, "comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale"» Di opposto avviso si è mostrato il Giudice di Bologna in identica fattispecie, considerando quell'astensione dal lavoro non già uno sciopero con contestuale perdita di retribuzione, ma «una non accettazione da parte dei dipendenti del modello organizzativo del lavoro proposto dall'azienda» che si sarebbe tradotto in una «inosservanza delle disposizioni impartite dall'azienda in materia di orario di lavoro e, dunque, in un inadempimento contrattuale inidoneo a determinare una decurtazione retributiva». La decisione, basata sul presupposto di fatto, più volte ribadito, della "non decurtazione retributiva", suscita alcune perplessità essendo vero, al contrario, che - come accertato dal Giudice di Ferrara - la prestazione aggiuntiva in una zona ulteriore trova uno specifico compenso (nel caso di specie il magistrato bolognese non ha ritenuto di assumere sommarie informazioni o di interrogare sul punto le parti presenti - nonostante la produzione di una busta paga che comprovava detto emolumento - ed ha invitato i difensori alla discussione della causa alla prima udienza sulla base dei soli scritti difensivi). Lo stesso Giudice ha poi considerato irrilevante anche la circostanza che spesso per effettuare la prestazione aggiuntiva i portalettere si vedono costretti a superare l'orario giornaliero di lavoro, affermando testualmente che «la pretesa dei dipendenti di lavorare sei ore giornaliere e di non superare tale orario giornaliero non costituisce allora astensione dal lavoro, ma negazione del potere datoriale di organizzazione e strutturazione dell'orario di lavoro e, quindi, inadempimento contrattuale». Invero l'affermazione appare un po' troppo lapidaria non essendo affatto, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali, la materia dell'organizzazione e strutturazione dell'orario di lavoro di esclusiva competenza datoriale